In una Faq del 1° giugno 2020 sulla fatturazione di beni necessari al contenimento COVID-19, AssoSoftware indica come devono essere rappresentate le cessioni esenti Iva nelle fatture elettroniche. Senza codice SdI scarta la fattura.
La nuova Faq è inserita su “Chiarimenti su Dubbi Interpretativi”.
Già nella domanda è ricordato che il decreto legge 34/2020 - decreto Rilancio - all’art.124, comma 2, prevede che le cessioni di beni in argomento (come mascherine chirurgiche, dispositivi medici e di protezione individuale), effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'Iva, ma mantengono il diritto alla detrazione dell'Imposta ex articolo 19, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
AssoSoftware premette che è la norma stessa a salvare il diritto alla detrazione, pertanto tali cessioni non determinano alcun pro-rata di detraibilità rispetto alle canoniche esenzioni di cui all’art.10 del DPR n. 633.
Detto ciò, spiega che la relazione illustrativa del Dl Rilancio, nel commentare la norma, fa riferimento ad operazioni esenti a cui è riconosciuta un’aliquota pari a zero.
Ma questa situazione non trova applicazione nei sistemi gestionali e nella dichiarazione periodica e annuale ed è esplicitamente rifiutata dai controlli dello SdI che, in caso di mancanza di aliquota Iva, richiedono obbligatoriamente un codice Natura.
Tutto ciò premesso, anche in un’ottica di semplificazione per l’utente, AssoSoftware ritiene che tali operazioni possano essere rappresentate nella fattura elettronica utilizzando il Codice Natura N4 (esente) e riportando nel Riferimento Normativo la dicitura “Fattura emessa ai sensi dell’art.124 c.2 del D.L. 34/2020”.
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