Secondo i giudici della Seconda sezione civile di Cassazione – sentenza n. 25032 depositata l’11 dicembre 2015 – nei casi in cui gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine ma prevedano anche la possibilità di costruire “in aderenza” o in appoggio si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli articoli 873 e seguenti del Codice civile per quel che riguarda le distanze nelle costruzioni.
Ne consegue anche l’applicazione del criterio della prevenzione temporale, ai sensi del quale è consentito costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza, oppure di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico.
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