Costituzione con velina Appello non improcedibile

Pubblicato il 23 agosto 2016

Il fatto che l’appellante si costituisca nel termine senza il deposito dell'originale della citazione, ma con una “velina”, non determina, di per sé, l'improcedibilità dell'appello.

Si tratta, in questo caso, di una nullità che l’appellante può sanare fino alla prima udienza di trattazione, senza di che la nullità stessa si consolidi e l’appello divenga improcedibile.

Ed infatti, il disposto di cui all’articolo 348, primo comma del Codice di procedura civile, quando commina l’improcedibilità dell’appello se l’appellante non si costituisce nei termini, va inteso nel senso che tale sanzione riguarda la mancata costituzione nei termini indicati dall’articolo 165 C.p.c. oppure una costituzione avvenuta al di là di essi e non invece una costituzione avvenuta nell’osservanza di tali termini, ma senza il rispetto delle forme con cui doveva avvenire ai sensi dello stesso articolo 165.

E’ quanto precisato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 16598 depositata il 5 agosto 2016.

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