Costi da reato: con un emendamento la prescrizione non salva la deducibilità

Pubblicato il 31 marzo 2012 Per effetto di un emendamento al Dl semplificazioni fiscali, che modifica l'articolo 8 del Dl 16/2012 citato, le regole di deducibilità in presenza di costi da reato prevedrebbero la circostanza che in presenza di costi relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di attività delittuose, non colpose, l'indeducibilità si avrebbe anche in caso di assoluzione del contribuente per intervenuta prescrizione del reato. In futuro, al contribuente competerebbe il rimborso delle maggiori imposte versate e dei relativi interessi (ma non delle sanzioni) in caso:

- di sentenza definitiva di assoluzione o di non luogo a procedere fondata su motivi diversi dalla prescrizione;
- di sentenza definitiva di non doversi procedere.

La nuova prospettiva non tocca il regime di piena deducibilità delle fatture soggettivamente inesistenti e la rettifica favorevole al contribuente di eventuali ricavi derivanti da acquisti oggettivamente inesistenti fino a concorrenza del loro valore.

Un altro emendamento muta, a decorrere dai contratti sottoscritti dall'entrata in vigore della legge di conversione, le regole fiscali della locazione finanziaria con l’eliminazione dall'articolo 102 del Tuir del riferimento alla durata contrattuale, ossia del nesso tra durata contrattuale e deducibilità (per gli immobili, il periodo minimo è ora tra gli 11 e i 18 anni, mentre per le auto è di 4 anni). Pertanto, nei contratti di leasing non si farebbe più riferimento alla durata minima, tuttavia resta immutato il periodo di deduzione dei canoni. L’intervento è ai soli fini Ires e non Irap.
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