Costi auto, i chiarimenti arrivano sul filo di lana

Pubblicato il 16 giugno 2008

Decreti legge, note e circolari movimentano e continuamente modificano le modalità di deduzione dal reddito di impresa o di lavoro autonomo dei costi per le auto aziendali. Un valzer che grava sugli adempimenti dichiarativi 2008 cui sono ora chiamati i contribuenti. In alcune recenti videoconferenze le Entrate hanno rilasciato importanti precisazioni:

- auto in uso promiscuo: concesse ai dipendenti, su esse il Dl 81/07 ha ripristinato, con decorrenza dal 2007, la percentuale di imponibilità, in capo al dipendente, del fringe benefit nella misura del 30 per cento, sterilizzando la stretta operata dal dl n. 262/2006. Il decreto ha nel contempo consentito la deduzione dei costi per il datore, nella misura del 90%, purché il veicolo sia dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. La percentuale di deducibilità va applicata, chiariscono le Entrate, all’intero ammontare dei costi riferiti ai mezzi di trasporto, compreso l’importo corrispondente al fringe benefit;

- veicoli per i collaboratori: nella circolare n. 1/E del 2007 era stato precisato che, qualora una vettura fosse concessa in uso promiscuo all’amministratore, l’ammontare del fringe benefit che concorreva a formare il suo reddito era deducibile per l’impresa fino a concorrenza delle spese sostenute da questa. L’eventuale eccedenza non era deducibile, in ragione del regime di indeducibilità dei veicoli non strumentali introdotto dal Dl n. 262/06. Coordinando questi chiarimenti con le novità del dl 81, ne dovrebbe derivare che in caso di assegnazione dell’autovettura all’amministratore di una società, le spese che eccedono il fringe benefit dovrebbero essere deducibili dal 27 giugno 2007, in misura del 40% del loro ammontare, ferma restando la deduzione di un importo pari al fringe benefit come spesa per prestazioni di lavoro. In sede di risposta a un quesito sulla deducibilità degli interessi relativi agli automezzi, la stessa Agenzia ha recentemente affermato che l’articolo 164 del Tuir costituisce una disciplina speciale, dettata in relazione a tutti i costi, quindi qualunque componente negativo sostenuto in relazione ai mezzi di trasporto a motore deve essere assoggettato esclusivamente alle norme di tale articolo.

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