I giudici della Cassazione, con sentenza 2016/2006, hanno stabilito che il lavoratore che non abbia potuto godere delle ferie annuali per l'anticipato collocamento a riposo, ha diritto al percepimento dell'indennità sostitutiva. Dal mancato godimento delle ferie deriva, infatti, sempre il diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva e rappresenta "la corresponsione del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica, in misura pari alla retribuzione".
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