Costa cara la relazione camuffata

Pubblicato il 15 giugno 2009
E' stata confermata dalla Cassazione – sentenza n. 23857 del 9 giugno scorso – una condanna per truffa nei confronti di un fidanzato che aveva promesso alla compagna che si sarebbero spostati e, per tale motivo, si era fatto dare da lei tutti i suoi risparmi con la scusa dell'acquisto di una casa. L'uomo, una volta ottenuti i soldi, aveva rotto il fidanzamento ed era scomparso. Da qui la denuncia della ex fidanzata; secondo la Corte, in particolare, chi rompe il fidanzamento che, in modo espresso o anche tacito, era finalizzato al matrimonio deve restituire i doni e, in alcuni casi, risarcire anche il danno. Nulla deve, invece, chi interrompa una relazione amorosa che, per quanto lunga, non sia finalizzata al matrimonio.
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