In tema di accertamento, un’attenzione particolare meritano le cosiddette società “esterovestite”. Si tratta di società italiane, ma con sede legale al di fuori del territorio dello Stato, che mirano a trarre vantaggio dalle legislazioni e dai regimi fiscali agevolati dei Paesi esteri. Il meccanismo si realizza attraverso l’intestazione di cespiti produttivi di reddito a queste società, in relazione alle quali la società italiana mantiene il controllo diretto sulla gestione delle risorse finanziarie allocate fuori dal territorio dello Stato, in modo da aggirare le disposizioni fiscali domestiche sulla tassazione dei soggetti residenti. Il trasferimento di cespiti produttivi di reddito può realizzarsi anche attraverso chi esercita attività solo finanziarie. La pianificazione fiscale internazionale attraverso lo strumento della esterovestizione è oggetto di particolare controllo, soprattutto a seguito dell’inserimento nell’articolo 73 del Tuir dei nuovi commi 5-bis e 5-ter: è stata infatti prevista, sotto il profilo probatorio, una più stringente forma di presunzione di residenza fiscale nel territorio nazionale in capo a società ed enti esteri. Per procedere all’individuazione di soggetti italiani con sede legale all’estero, ma con centri di gestione e amministrazione situati nel territorio dello Stato, l’amministrazione finanziaria deve acquisire nuovi elementi di prova che diano evidenza alla reale residenza della società, essendo basilare rilevare il luogo di effettiva collocazione della sede dell’amministrazione e dello svolgimento del suo oggetto sociale. Circa l’onere della prova, è stato stabilito che esso risulta invertito: spetta cioè alla società italiana dover dimostrare la propria residenza estera, pena l’applicazione della normativa tributaria prevista per i soggetti residenti in Italia. Al fine di armonizzare il sistema fiscale italiano con quelli dei Paesi membri dell'UE, per le società di capitali aventi la residenza in Italia, è stato introdotto lo strumento del consolidato fiscale: grazie ad esso è possibile attrarre in seno alla holding i redditi delle imprese partecipate, facendo assumere all’entità di gruppo la figura di un unico soggetto fiscalmente rilevante.
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