Occupandosi di una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione della nozione di “equo compenso” corrisposto ai titolari dei diritti d’autore nel caso di “eccezione per copia privata”, ai sensi dell’articolo 5, n. 2, lettera b), della Direttiva 2001/29/CE, la Corte di giustizia dell'Ue – causa C- 467/08, sentenza del 21 ottobre 2010 – ha specificato come detta nozione costituisca una definizione autonoma del diritto dell’Unione da interpretare in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l’eccezione per copia privata; ciò a prescindere dalla facoltà riconosciuta dagli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l’entità di tale equo compenso.
In ogni caso – continuano i giudici europei - il “giusto equilibrio” da realizzare tra i soggetti interessati attraverso l'equo compenso deve essere determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell’introduzione dell’eccezione per copia privata.