L’espressione “contratto di locazione” accompagnata dalla clausola secondo la quale “la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata” - di cui all’articolo 14, Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - deve essere interpretata nel senso che si applica ad un contratto tipo di locazione con opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l’esercizio dell’opzione risulta l’unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine; circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 4 ottobre 2017, interpellata, in via pregiudiziale, circa l’interpretazione dell’art. 14 par. 2 lett. b), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006 (c.d. “direttiva Iva”). La questione era stata sollevata nell’ambito di una controversia che vedeva contrapposta una nota concessionaria di automobili e l’amministrazione tributaria inglese.
Il quesito sollevato dal Giudice del rinvio, in particolare: come possa essere interpretato, ai fini dell’applicazione della suindicata Direttiva Iva, un contratto di locazione – nella specie fatto siglare dalla ditta concessionaria al cliente – accompagnato dalla clausola secondo la cui “la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata”.
Orbene, occorre innanzitutto rilevare – affermano gli Eurogiudici - se detto contratto di locazione di autoveicoli rientri tra quelli convenzionalmente denominati di leasing finanziario. Anche lo fosse, ciò non è di per sé sufficiente a far rientrare la consegna materiale di un bene effettuata in base a tale contratto, in una categoria di operazioni assoggettate ad Iva. È necessario, a tal fine, esaminare nel dettaglio i termini del contratto, da cui deve risultare chiaramente ed oggettivamente che la proprietà del bene è destinata ad essere acquisita automaticamente dal locatario qualora l’esecuzione del contratto segua il suo corso normale fino al suo termine. Interpretazione ermeneutica che spetta ai giudici nazionali.
Ora, nel caso di specie – conclude la Corte di Giustizia con sentenza resa nella causa C 164/16 - tale sbocco convenzionale nel trasferimento di proprietà è inconciliabile con l’esistenza, per il locatario, di una reale alternativa economica che gli permetta, giunto il momento, di optare vuoi per l’acquisizione del bene vuoi per la sua restituzione al locatore o l’estensione della locazione, in base ai propri interessi nel momento in cui deve operare tale scelta.
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