Sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2015 è stato pubblicato il Decreto della Corte dei conti del 21 ottobre 2015 contenente alcune “prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata” proprio nei giudizi dinanzi al detto organo.
Le regole riguardano anche le comunicazioni, le notificazioni nonché il deposito di atti o documenti.
In particolare, viene stabilito che tutte le comunicazioni e le notificazioni a cura delle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti siano effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni espressamente specificate, salvo che sia diversamente disposto dal Giudice per uno specifico atto o procedimento.
Gli avvocati abilitati alle notifiche in proprio – statuisce l’articolo 3 comma 6 del Decreto - possono avvalersi della Pec per l'effettuazione di notifiche relative a procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, applicando le regole tecniche stabilite per il processo civile, in quanto compatibili. Alle necessarie attestazioni di conformità provvedono gli avvocati medesimi.
Nel decreto viene anche precisato che, oltre che per le comunicazioni e notificazioni, le Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei conti si avvalgono della Pec anche per l'invio e per la ricezione di atti processuali, pre-processuali o istruttori purché sottoscritti o dichiarati conformi all'originale con firma digitale o con firma elettronica qualificata, nonché in generale per la trasmissione di documenti e per ogni altra comunicazione che necessiti di una ricevuta di invio o di una ricevuta di consegna, fatto, comunque, salvo l'utilizzo dei sistemi di cooperazione applicativa.
Il provvedimento è operativo a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta.
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