Niente Imposta municipale unica (IMU) per gli immobili occupati abusivamente in relazione ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia penale: esenzione estesa anche al periodo precedente l'entrata in vigore della Legge di bilancio 2023.
Con sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, del Decreto legislativo n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).
Segnatamente, la declaratoria di incostituzionalità ha investito tale disposizione nella parte in cui non prevede, nel testo applicabile ratione temporis, l'esenzione dall'imposta IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria, in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Tale normativa, in altri termini, è stata censurata in quanto non prevede l’esenzione dal pagamento dell’IMU nell’ipotesi di immobile occupato abusivamente nonostante la denuncia agli organi istituzionali preposti.
E' stata la Corte di cassazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale in esame.
La norma, in particolare, è stata censurata per violazione degli articoli 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, della Costituzione e 1 del protocollo addizionale Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
Da vagliare, l'asserito contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata.
Difatti, per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente verrebbe a mancare il presupposto dell’imposta, vale a dire l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene
La questione di costituzionalità è stata sollevata nell'ambito di un giudizio che vedeva coinvolta la società proprietaria di un immobile, appunto occupato abusivamente.
La società aveva assunto tutte le necessarie iniziative per prevenire l’occupazione dell’immobile e aveva tempestivamente provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria penale l’avvenuta occupazione contro la sua volontà.
Anche se, nel 2013, il Gip aveva disposto il sequestro preventivo dell’immobile, tale sequestro non aveva poi avuto esecuzione per ragioni di ordine pubblico.
La società proprietaria, quindi, non era riuscita a tornare nel possesso dell’immobile nonostante l’uso di una diligenza adeguata.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta fondata dalla Corte costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, assorbite le ulteriori censure.
Ebbene, secondo i giudici costituzionali, è da considerare irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile - reso quindi inutilizzabile e indisponibile - e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto.
E ciò, indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU.
Proprio per questa ragione, del resto, il Legislatore è intervenuto con la Legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) per dichiarare non dovuta l’imposta in questione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 81, della Legge, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono esenti dal pagamento dell’Imu gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali il titolare abbia presentato tempestivamente una denuncia penale.
Questa previsione, finora, non poteva essere considerata retroattiva, in mancanza di indicazioni espresse in tal senso.
Con la presente decisione, tuttavia, è come se la Corte costituzionale avesse esteso retroattivamente la portata di tale intervento, per come, del resto, riconosciuto nello stesso comunicato con cui l'Ufficio stampa della Consulta ha informato della pubblicazione della sentenza n. 60/2024.
Nella sua disamina, la Consulta ha rammentato di aver costantemente affermato come ogni prelievo tributario debba avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza (sentenza n. 10/2023).
Inoltre, la sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva, che il Legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto (sentenza n. 120/2020).
Risulta quindi irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato.
Infatti, la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
Da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.
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