Con l’interpello del 26 aprile 2024, n. 2, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito pervenuto dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” relativamente al numero massimo di partecipanti, ivi inclusi gli studenti, equiparabili ai lavoratori, ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Più precisamente l’istante ha chiesto se può ritenersi conforme all’ACSR del 21 dicembre 2011 – ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 – un accordo aziendale che preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad un corso di formazione non superiore a 100 unità, in luogo dell’ordinario limite di 35 unità.
Il Ministero del lavoro, richiamando l’Accordo inerente all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, stipulato il 7 luglio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha precisato che non si può prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 dell’allegato V dell’Accordo richiamato, sicché il numero massimo dei partecipanti, ivi inclusi gli studenti equiparabili ai lavoratori, non può essere superiore a 35 unità.
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