Corruzione propria a carico del consigliere comunale che mercanteggia il proprio voto

Pubblicato il 16 luglio 2013 Qualora la scelta discrezionale di voto, in relazione all'esercizio della pubblica funzione legislativa, non sia stata consigliata dal raggiungimento di finalità istituzionali e dalla corretta valutazione degli interessi collettività, ma da quello prevalente di un privato corruttore, si ha “mercanteggiamento” della funzione e conseguente sanzionabilità della condotta dell'agente per corruzione propria.

E' quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, Sesta sezione penale, nel testo della sentenza n. 29789 depositata l'11 luglio 2013, con cui è stata confermata la condanna per il reato di corruzione, impartita dai giudici dei gradi precedente nei confronti di un consigliere comunale di minoranza che, al fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, consistente nel voto favorevole all'aumento di cubatura ammissibile in una determinata area di proprietà di un soggetto privato, aveva ricevuto da quest'ultimo la promessa di un'utilità non dovuta consistente nell'offerta di aiutarlo in una progressione di carriere presso l'agenda municipalizzata dove lavorava come operaio di terzo livello.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 17/2/2025

21/02/2025

Metalmeccanica artigianato. Preavviso

21/02/2025

Cassazione: tenuità del fatto retroattiva anche con più fatture false

21/02/2025

Avvocati e commercialisti: in arrivo le regole per diventare certificatori fiscali

21/02/2025

E' legge il Milleproroghe 2025: rottamazione-quater con domanda entro aprile

21/02/2025

Dimissioni per fatti concludenti, nuovo codice Uniemens

21/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy