Corrispondenza del coniuge inviolabile

Pubblicato il 10 gennaio 2014 Secondo la Quinta sezione penale di Cassazione – sentenza n. 585 depositata il 9 gennaio 2014 - la condotta di chi sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza ai sensi dell'articolo 616 del Codice penale.

Nell'ipotesi di specie – spiga la Suprema corte - non sussiste alcuna giusta causa per come contemplata all'articolo 616, comma secondo, del Codice penale, in quanto la stessa presupporrebbe che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte; ed invece, occorre considerare che, ex articolo 210 del Codice di procedura civile, il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all'altra parte o ad un terzo, “l'esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo”.
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