I distributori automatici privi di determinate caratteristiche non possono essere definiti vending machine e, dunque, ad essi non si applica l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei relativi corrispettivi giornalieri.
Si tratta dell’obbligo - ex articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - che scatta “per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”.
Le caratteristiche, spiega l'Agenzia delle entrate nel principio di diritto n. 27 del 16 dicembre 2019, sono state definite con i provvedimenti:
L’Agenzia ricorda che rientra nella definizione di distributore automatico (c.d. "vending machine") qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga, direttamente (come avviene, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (è il caso dell'acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette), prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".