Corrispettivi telematici. Non tutti i distributori automatici sono vending machine

Pubblicato il 19 dicembre 2019

I distributori automatici privi di determinate caratteristiche non possono essere definiti vending machine e, dunque, ad essi non si applica l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei relativi corrispettivi giornalieri.

Si tratta dell’obbligo - ex articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - che scatta “per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”.

Le caratteristiche, spiega l'Agenzia delle entrate nel principio di diritto n. 27 del 16 dicembre 2019, sono state definite con i provvedimenti:

L’Agenzia ricorda che rientra nella definizione di distributore automatico (c.d. "vending machine") qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga, direttamente (come avviene, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (è il caso dell'acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette), prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

  1. uno o più sistemi di pagamento;
  2. un sistema elettronico (c.d. "sistema master") costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall'utente finale;
  3. un erogatore di beni e/o servizi.
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