I nuovi registratori telematici non devono essere necessariamente messi in funzione prima dell’obbligo (per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro al 1° luglio 2019).
Fino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l’invio telematico dei dati non potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto Iva, come espressamente previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015.
Se i commercianti al minuto decidono di metterli in servizio, dunque memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri, prima dell’entrata in vigore dell’obbligo, fino al 1° luglio 2019 tali adempimenti non potranno considerarsi sostitutivi degli obblighi.
Pertanto, comunque saranno tenuti - fino al 1° luglio 2019 - alla registrazione dei corrispettivi e dovranno assicurare modalità uniformi di certificazione delle operazioni: emettere scontrino o ricevuta fiscale, nonché fattura se richiesta dal cliente.
Così l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 139 del 14 maggio 2019.
L’Agenzia distingue l’ “attivazione” dalla “messa in servizio” del registratore:
Infine, in merito al quesito posto l’Agenzia aggiunge che per lo stesso soggetto passivo d’imposta, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua - ossia in parte ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 ed in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in ragione dei diversi punti vendita).
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