Corretto inquadramento contrattuale: mansioni svolte valutate nella loro unitarietà

Pubblicato il 26 marzo 2018

Con la sentenza n. 6793 del 19 marzo 2018, la Suprema Corte di Cassazione risolve la questione relativa al corretto livello di inquadramento contrattuale che spetta ad una dipendente che aveva sostituito un superiore per scelta organizzativa della società.

Nello specifico, la dipendente chiedeva di essere inquadrata nel II livello del Ccnl del commercio, ossia un livello contrattuale superiore a quello che le era stato assegnato, oltre al risarcimento del danno per la patologia depressiva a cui era andata incontro a causa del demansionamento subito.

Il datore di lavoro si era opposto al riconoscimento dell’inquadramento superiore alla lavoratrice motivando il fatto nel seguente modo:

- le mansioni superiori non erano state svolte in maniera esclusiva dalla stessa e neppure in prevalenza quantitativa rispetto alle mansioni alle quali da contratto era addetta;

- le mansioni superiori erano state svolte in forma vicaria, ossia in parziale sostituzione del direttore del punto vendita quando costui era assente.

Parere della Corte

La Cassazione, nella sentenza n. 6793/2018, rispetto alle suddette motivazioni ha ritenuto che:

- ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, “i compiti svolti dal dipendente devono essere valutati nella loro unitarietà, senza atomizzazioni o parcellizzazioni di singole funzioni che, isolatamente considerate, non farebbero mai emergere l'esatto tenore qualitativo di una data posizione di lavoro”.

- relativamente alle mansioni vicarie, “ai fini dell'acquisizione del superiore livello contrattuale ex art. 2103 c.c., rilevano anche le mansioni sostitutive, quando le mansioni vicarie siano travalicate in ragione del carattere permanente della sostituzione e della persistenza solo formale della titolarità delle stesse in capo al superiore sostituito, per effetto di una stabile scelta organizzativa del datore di lavoro”.

Alla luce di tutto ciò, la Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal datore di lavoro, riconoscendo il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata nel superiore livello contrattuale, ritenendo, inoltre, che il dipendente che si deprime dopo essere stato demansionato ha diritto al risarcimento del danno.

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