Un nuovo Dpcm, condiviso con le opposizioni, racchiude l’Italia intera in una “zona protetta”, definita così dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte. Il Decreto, ribattezzato “Io resto a casa” dallo stesso Presidente del Consiglio, è ospitato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si legge nell’articolo 1, le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
Inoltre, in aggiunta rispetto al precedente decreto 8 marzo 2020, sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le disposizioni del decreto sono valide dal 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del Dpcm 8 marzo 2020, ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del nuovo decreto.
Le regole della zona arancione sono estese in tutto il territorio. Le novità fiscali e di lavoro saranno da applicare in tutta Italia, dalle proroghe fiscali alla sospensione dei versamenti, dei pagamenti delle bollette, dei diritti camerali, degli adempimenti previdenziali e assistenziali. Sulle misure fiscali e di aiuto alle imprese il Mef sta ancora lavorando.
Si dovrà evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all'interno dei territori, salvo che per gli spostamenti motivati, con autocertificazione, da:
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Dunque, i lavoratori si sposteranno con l’autocertificazione e le aziende, ove possibile, dovranno incentivare l’uso del lavoro agile – smart working – semplificato (cade l’obbligo di accordo individuale e l’informativa può essere inviata online). Inoltre, i datori dovranno promuovere, fino al 3 aprile 2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie e il lavoratore non potrà rifiutarli.
Con la circolare dell’8 marzo 2020, il Capo della Polizia spiega che le autocertificazioni saranno verificate a campione successivamente, ex articolo 71 del Dpr 445/2000.
In merito ai controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”, la direttiva del ministro dell’Interno, Lamorgese, ai prefetti, fornisce indicazioni specifiche.
Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
La stretta è attuata per tutte le vie di comunicazioni.
La certificazione è scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno.
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