Coronavirus. GdF, sospese le ispezioni differibili

Pubblicato il 06 aprile 2020

Una recente direttiva del Comando generale della Guardia di Finanza fa luce sulle attività da sospendere per l’emergenza Coronavirus, in ottemperanza del decreto Cura Italia.

In sostanza: “Sono sospesi gli interventi ispettivi non connotati da urgenza e differibilità”.

Nella direttiva del 2 aprile n. 91210, indirizzata ai reparti, si ricorda che due disposizioni del decreto sospendono:

  1. le attività dell’amministrazione finanziaria (articolo 67, attività svolte da parte degli uffici degli enti impositori relativamente a liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso);
  2. i termini in scadenza per gli adempimenti dei contribuenti (articolo 62, adempimenti, diversi dai versamenti, a carico dei contribuenti scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, che potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni).

Nell’ambito delle verifiche è sospesa, d’intesa con il contribuente, l’esecuzione delle attività ispettive, tranne che per le situazioni connotate da indifferibilità e urgenza.

Per il contribuente opera, invece, la sospensione dei termini per l’esecuzione degli adempimenti: alle richieste di documentazione, chiarimenti ecc, anche attraverso questionari, i contribuenti potranno rispondere entro il 30 giugno 2020, senza alcuna sanzione.

Tra le attività dei reparti risultano sospesi:

Sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza al 31 dicembre 2022 si precisa che risultano estesi i termini per effettuare le attività istruttorie riferite agli accertamenti relativi al periodo di imposta 2015, al 2014 per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Mentre, per l’accertamento dei dazi e dei diritti doganali il termine non è cambiato.

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