Il ministero della Giustizia, dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, ha fornito alcune prime indicazioni indirizzate ai Presidenti delle Corti di appello e dei Tribunali per quel che concerne il coordinamento dell’ufficio del giudice di pace alla luce della recente novella di cui alla Legge n. 57/2016, in vigore dal 14 maggio.
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 5 della citata legge l’ufficio del giudice di pace viene ora coordinato dal presidente del tribunale, il quale è tenuto a formulare al presidente della corte di appello la proposta sulla relativa tabella organizzativa.
Nella nota del 10 maggio 2016, vengono illustrate alcune prioritarie istruzioni “di orientamento”, con riserva, in ogni caso, al Consiglio superiore della magistratura della valutazione per i profili di sua competenza.
Nel testo della circolare ministeriale sono indicate alcune specifiche ricadute:
La circolare del ministero non ha soddisfatto i giudici di pace dell’Unione nazione giudici di pace, secondo i quali non sarebbe stato indicato in modo inequivocabile “che a partire dal 14 maggio i coordinatori giudici di pace decadono dalle loro funzioni e, ipso iure, a loro subentrano i Presidenti di Tribunale”.
Auspicato, pertanto, un pronto intervento del Consiglio superiore della magistratura per evitare il rischio di gravissimi disservizi presso tutti gli uffici del giudice di pace.
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