Cooperative sociali e locali per le attività istituzionali

Pubblicato il 29 marzo 2021

Con la nota n. 3959 del 22 marzo 2021, il Ministero del Lavoro chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 71, comma 1, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), relativamente alla possibilità di imprese e cooperative sociali di svolgere attività istituzionali in qualsiasi luogo agibile.

La norma in commento consente agli enti del Terzo settore di svolgere le attività istituzionali in sedi aventi qualsivoglia destinazione d'uso ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. In particolare, come precisato dalla nota 22 marzo 2021, n. 3959, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la disposizione prevista dal comma 1, art. 71, CTS, esclude esplicitamente che possano essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali di tipo produttivo. Invero, deve ritenersi che le imprese sociali svolgono in via stabile e principale un'attività di impresa, sia pure di interesse generale.

Pertanto, ad avviso del Ministero, la disposizione del comma 1, art. 71, non è applicabile alle imprese sociali.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy