Cooperative di imprese di pesca, adeguati i sistemi di profilazione

Pubblicato il 25 agosto 2021

Adeguati i sistemi di profilazione per le cooperative e consorzi di imprese di pesca, ai fini dell’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi. In particolare, le cooperative e i consorzi di imprese di pesca che intendono operare come intermediari abilitati ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. n. 12/1979 devono inoltrare la richiesta a mezzo PEC, con oggetto “Censimento Cooperative e consorzi di imprese della pesca - Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale”, all’indirizzo “dc.entrate@postacert.inps.gov.it” avendo cura di indicare:

A specificarlo è l’INPS con il messaggio n. 2892 del 16 agosto 2021.

Cooperative e consorzi di imprese di pesca, la disciplina

L’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative ha carattere costitutivo ed è quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica. In assenza di tale iscrizione, le società cooperative non sono tali e non possono invocare le agevolazioni previste per il proprio settore.

All’Albo delle Società Cooperative pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico sono anche obbligatoriamente iscritte le cooperative e i consorzi delle imprese di pesca.

Dal suddetto Albo sono desumibili i soggetti censibili e profilabili per lo svolgimento degli adempimenti contributivi e informativi delle imprese associate.

Cooperative e consorzi di imprese di pesca, censimento

In attesa della realizzazione di un’apposita procedura telematica, la cooperativa o il consorzio, una volta censiti, riceveranno a cura della Direzione centrale Entrate dell’Istituto un file excel che dovrà essere compilato e restituito all’indirizzo PEC “dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it”, con oggetto:

Tutti i soggetti abilitati dall’Istituto, siano essi responsabili o dipendenti subdelegati, dovranno inoltrare a una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto il modulo “SC63”, chiedendo così l’estensione a operare per i servizi aziendali.

L'onere di comunicare tempestivamente le variazioni dei responsabili, nonché dei subdelegati dipendenti è in capo al legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, inoltrando un aggiornamento del file excel all’indirizzo PEC “dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it”, con oggetto: “Variazione censimento Soggetti collegati Cooperative e consorzi di imprese della pesca”.

Cooperative e consorzi di imprese di pesca, accesso online

I responsabili delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca accederanno, tramite:

all’applicazione di “Gestione Deleghe”, resa disponibile sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “Servizi per le aziende e i consulenti”.

Tramite l’applicazione, sarà compilata la delega e, una volta terminata la compilazione, la medesima dovrà essere stampata affinché possa essere sottoscritta dal delegante rappresentante legale dell’impresa associata. In un momento successivo i medesimi responsabili delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca torneranno a validare la delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’avvenuta sottoscrizione da parte del delegante.

La delega, unitamente a una fotocopia di un valido documento di identità del delegante, deve essere conservata per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, ed esibita a richiesta.

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