Coop, per asili e case di cura torna la scelta sul regime

Pubblicato il 29 gennaio 2007

2007 (legge 296/06), intervenendo con una interpretazione autentica, ha definitivamente confermato la possibilità di scelta per le cooperative. Infatti, è tornata con effetto retroattivo la possibilità di scelta tra Iva ridotta (4%) o esenzione per le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese dalle cooperative. L’intervento sulla materia è stato duplice: con il primo (comma 312) di carattere integrativo è stata ampliata la platea dei soggetti nei confronti dei quali si applica l’esenzione estendendola a “persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”. Con il secono (comma 331) di carattere generale finiscono soggette ad aliquota del 4% tutte le prestazioni rese in qualunque modo da cooperative e loro consorzi, anche se ricomprese nei punto n. 18,19,20,21 e 27-ter dell’articolo 10 del decreto Iva (regime di esenzione). L’ambito di applicazione del regime Iva di esenzione oppure dell’aliquota Iva del 4 per cento si applica anche alle Onlus.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

ITS academy: ecco come riscattare i periodi formativi

26/11/2024

Incentivi per attività svolte prima del Ccnl, quando la tassazione separata?

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy