2007 (legge 296/06), intervenendo con una interpretazione autentica, ha definitivamente confermato la possibilità di scelta per le cooperative. Infatti, è tornata con effetto retroattivo la possibilità di scelta tra Iva ridotta (4%) o esenzione per le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese dalle cooperative. L’intervento sulla materia è stato duplice: con il primo (comma 312) di carattere integrativo è stata ampliata la platea dei soggetti nei confronti dei quali si applica l’esenzione estendendola a “persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”. Con il secono (comma 331) di carattere generale finiscono soggette ad aliquota del 4% tutte le prestazioni rese in qualunque modo da cooperative e loro consorzi, anche se ricomprese nei punto n. 18,19,20,21 e 27-ter dell’articolo 10 del decreto Iva (regime di esenzione). L’ambito di applicazione del regime Iva di esenzione oppure dell’aliquota Iva del 4 per cento si applica anche alle Onlus.
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