Convivenza more uxorio. Ingiusto arricchimento, con prestito oltre limite

Pubblicato il 12 ottobre 2015

Con sentenza n. 18632 depositata il 22 settembre 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha rigettato il ricorso di una donna, a cui l'ex convivente aveva richiesto il pagamento di una ingente somma di denaro, che l'uomo le aveva anticipato quale parte del prezzo per l'acquisto di un immobile.

Niente obbligazione naturale se la prestazione è sproporzionata

La Cassazione in proposito, nel respingere le motivazioni della donna – e confermando quanto dedotto in secondo grado – ha escluso, nella fattispecie, la configurabilità di un obbligazione naturale, cosi' come l'esistenza di un contratto in favore di terzo.

Inquadrando piuttosto la fattispecie ai sensi dell'art. 2041 c.c., ha ribadito il principio secondo cui, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" ai danni dell'altro, in presenza di prestazioni a vantaggio del primo, esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti da un rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti la famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza.

Ora nel caso di specie – ha riconosciuto la Suprema Corte – l'ingente somma versata dall'uomo ex convivente, non poteva farsi rientrare nelle obbligazioni naturali nascenti dalla sua convivenza con la ricorrente. E tanto più, dopo aver preso in considerazione le condizioni sociali delle parti, ed aver, con apprezzamento di fatto, valutato la prestazione patrimoniale non proporzionata all'entità del patrimonio, in considerazione della pensione percepita dall'uomo e del fatto che lo stesso, per effettuare il pagamento in questione, aveva dovuto vendere titoli ed azioni.  

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