Conversione “Sostegni”, un contributo alle start-up con inizio attività 2019

Pubblicato il 27 maggio 2021

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n.120 del 21 maggio 2021) della legge di conversione del decreto cd. “Sostegni” (L.n.69 del 21.05.2021) – a decorrere dal 22.05.2021 - sono state definitivamente messe in campo alcune importanti misure di contrasto all’emergenza sanitaria per lavoratori, famiglie e imprese. Trattasi di misure che erano state previste già nella versione originaria del decreto legge che sono state, in taluni casi, implementate e/o modificate in sede parlamentare.

Un primo intervento da evidenziare concerne il contributo per le start-up aventi partita Iva 2018 e inizio attività 2019. L’articolo 1-ter del D.L. 41/2021, infatti, riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

Il beneficio è riconosciuto a condizione che:

a) l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019;

b) siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del D.L. “Sostegni”.

Slitta, invece, al 30 settembre 2021 (in luogo del 30 aprile) il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e “sospesa” ai sensi dell'articolo 24 del D.L.34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni in materia di aiuto di Stato. Introdotto, poi, un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali. Mentre è stata oggetto di modifica la disciplina del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del D.L. n. 83/2014.

Novità anche per quanto concerne i canoni di locazione non percepiti: la disposizione contenuta nell’articolo 26 del Tuir, infatti, trova ora applicazione per i canoni non percepiti dall’1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

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