La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili italiana, in data 4 aprile 2017 ha sottoscritto una Convenzione con la Cassa Edile di San Marino per il reciproco riconoscimento dei versamenti e per il reciproco esonero dei datori di lavoro con sede nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino dagli obblighi di versamento alle casse edili dell'una e dell'altra nazione in caso di distacco di lavoratori nell'altro Stato.
Più nello specifico con la stipula della Convenzione le Parti hanno concesso ed acconsentito all'esonero contributivo per le imprese ed i lavoratori che - in seguito ad un distacco per prestazione di lavoro transnazionale - sarebbero tenute alla contribuzione verso una o più delle Casse Edili dello Stato in cui avviene il distacco stesso.
L'esonero contributivo è comunque condizionato al fatto che l'impresa datrice di lavoro (anche per conto del lavoratore) versi regolarmente alla Cassa Edile dello Stato di provenienza i contributi dovuti.
La Cassa Edile di San Marino e la CNCE offrono ai datori di lavoro la possibilità di effettuare per loro tramite, denuncia preventiva del distacco di lavoratori alla Cassa del rispettivo Stato in cui avviene il distacco stesso, autorizzando la Cassa dello Stato di provenienza a trasmettere i dati necessari.
Per effetto di tale denuncia i datori di lavoro sono esentati dagli obblighi vigenti nella Repubblica di San Marino o in quella italiana relativamente ai lavoratori che in detta denuncia sono elencati.
La Convenzione prevede che, al posto di tali obblighi, avverrà uno scambio reciproco di certificazioni sull'effettiva iscrizione del datore alla Cassa Edile di riferimento nello Stato di provenienza in cui questo ha sede o in cui risulta soggetto passivo di imposta, nonché sulla regolare contribuzione di quest'ultimo a favore della medesima.
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