I convegni organizzati in Italia da associazioni senza scopo di lucro estere sono soggetti all’Iva, anche se le suddette associazioni non devono pagare le imposte dirette in quanto non si configura la costituzione di una stabile organizzazione. Le prestazioni pubblicitarie, invece, devono essere assoggettate all’Iva nel nostro Paese solo se rese a un soggetto passivo d’imposta italiano o se rese a un soggetto extracomunitario e utilizzate nel territorio dello Stato. Questo il chiarimento dell’agenzia delle Entrate che con la risoluzione n. 131, del 13 novembre scorso, ha risposto all’interpello di un’associazione olandese che ha intenzione di organizzare un convegno in Italia facendo sponsorizzare l’evento da imprese multinazionali del settore delle telecomunicazioni. Secondo il nostro Fisco, dunque, non si può configurare, ai fini dell’imposizione diretta, la presenza di una stabile organizzazione anche se le prestazioni sono rilevanti ai fini Iva e la società, per recuperare l’imposta pagata sugli acquisti, dovrà nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente.
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