L'articolo 159, comma 4 del dlgs 58/98, introdotto dalla legge 262/2005 - legge sul risparmio - decreta che l'incarico relativo all'attività di revisione "ha durata di sei esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente".
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