Contribuzione figurativa utile ai fini del riconoscimento dell’Anf

Pubblicato il 19 settembre 2012 Con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, l’Istituto previdenziale rende noto il parere del ministero del Lavoro in materia di Anf, a seguito delle richieste di chiarimento allo stesso inoltrate dalle sedi Inps.

Nello specifico, al Ministero è stato chiesto se la copertura figurativa, risultante dal computo dei periodi di astensione, possa legittimamente considerarsi utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.

Ribadito che per l’erogazione dell’Anf agli iscritti alla Gestione separata è necessario che sia soddisfatto il requisito della specifica copertura contributiva, il Ministero ha ritenuto che, in caso di maternità, vada riconosciuto il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa.

Dunque, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata, per i co.co.co, i professionisti senza cassa e gli associati in partecipazione, che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, il versamento dei contributi figurativi che coprono i periodi di congedo di maternità, paternità o parentale dà diritto all'assegno per il nucleo familiare.

PRONTUARIO LAVORO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso

28/11/2024

Crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 6 rate. Codici tributo

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy