Con la circolare 15 marzo, n. 40, l’Istituto Previdenziale riassume l’assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute dagli Ordini e dai Collegi professionali in favore del personale dipendente.
Gli Ordini e i Collegi professionali - enti pubblici non economici - sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria, hanno la capacità di provvedere alla propria organizzazione e di finanziarsi integralmente tramite il contributo degli iscritti (senza incidere sulla finanza pubblica).
Il versamento dei contributi degli associati (finalizzato all’autofinanziamento delle risorse) riveste una prevalente finalità pubblica ovvero permette di finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli Ordini e ai Collegi professionali.
Per quanto riguarda il personale dipendente degli Ordini e dei Collegi professionali, la gestione previdenziale è quella pubblica, a condizione che sia stata adottata una deliberazione di massima per l’esercizio d’opzione di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274.
Diversamente, in mancanza di apposita deliberazione, resta competente la gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Si rammenta che i lavoratori dipendenti degli Ordini e dei Collegi professionali sono assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), ad eccezione dell’iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) per il personale che abbia adottato la delibera di massima di cui alla legge 11 aprile 1955, n. 379.
Gli Ordini e i Collegi professionali non hanno l’obbligo di versare i contributi previdenziali di finanziamento per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità alle lavoratrici/lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
Gli Ordini e i Collegi professionali non hanno l’obbligo contributivo per gli assegni familiari, laddove al lavoratore dipendente sia stato garantito un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF.
Per gli Ordini e i Collegi professionali non sono previsti obblighi contributivi afferenti al finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e al Fondo di Tesoreria.
Gli Ordini e i Collegi professionali sono obbligati al versamento dei contributi per la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), esclusivamente per il personale assunto con contratto a termine.
Gli Ordini e i Collegi professionali non sono obbligati al pagamento della contribuzione ordinaria al Fondo di integrazione salariale.
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