Nell’ipotesi in cui il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non venga fatto alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede di esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento.
E’ il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 18828 depositata il 23 settembre 2015.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".