Contributo unificato e valore della causa

Pubblicato il 12 marzo 2013 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 6053 dell’11 marzo 2013 – qualora l'attore “integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale”.

Così, nei casi in cui nell’atto di citazione venga indicata una cifra determinata con aggiunta dell’espressione “ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, il valore della controversia si presume uguale alla competenza del giudice adito ai fini dell’individuazione del contributo unificato dovuto.

La formula utilizzata in questi casi, infatti, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e consente al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal GSE su credito d'imposta e sistemi energetici

07/10/2024

Assindatcolf, lavoro domestico in crisi: meno occupati e più irregolarità

07/10/2024

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy