Il contributo sull’extraprofitto temporaneo delle imprese che producono e rivendono energia elettrica, gas metano e naturale e dei commercianti di prodotti petroliferi cambia ancora veste. Dopo la modifica effettuata per mano del Decreto Bollette si torna indietro nell’ambito della determinazione del reddito complessivo sul quale computare l’imposta dovuta.
Ma seguiamo l’evoluzione della normativa in materia.
Si tratta di un prelievo dell’anno 2023 istituito per far fronte ai prezzi elevati dell’energia e la base normativa la si ritrova nella legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022), ai commi da 115 a 119.
Il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 è posto a carico di soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una o più delle seguenti attività:
Per il 2023, il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 hanno conseguito almeno il 75% di ricavi da tali attività.
In particolare il tributo eccezionale è dovuto da soggetti passivi Ires di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, incluse le stabili organizzazioni di imprese non residenti in Italia, ma con l’eccezione degli enti non commerciali. Vanno compresi i soggetti Ires che hanno adottato la tassazione di gruppo in base al regime del consolidato nazionale.
Il contributo va determinato applicando un’aliquota pari al 50 % su una base imponibile che è pari all’ammontare di reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 10 % la media dei medesimi redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta precedenti.
Come riportato nella circolare 4/2023 dell’Agenzia delle Entrate, il reddito rilevante ai fini del calcolo dell’eccedenza è, per ognuno dei periodi d’imposta interessati, quello determinato in base al Tuir, senza considerare l’eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, nonché la deduzione conseguita per effetto della “agevolazione ACE”.
NOTA BENE: L’ammontare del contributo non può superare a una quota pari al 25 % del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Quando va versato il contributo di solidarietà? Per i soggetti che hanno approvato il bilancio entro il mese di maggio 2023 il termine finale di pagamento è il 30 giugno 2023. Se l’approvazione, invece, avviene nel corso del mese di giugno 2023, il termine per adempiere è il 31 luglio 2023.
In tale cornice, è intervenuto il Decreto Bollette - decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 - che ha rivisto il contributo temporaneo di solidarietà a carico di produttori e rivenditori di energia elettrica, gas metano e naturale e dei commercianti di prodotti petroliferi, intervenendo sulla base imponibile.
In particolare, l’articolo 5 del Dl n. 34/2023, convertito, varia la base imponibile su cui calcolare l'importo dovuto eliminando l'utilizzo di riserve in sospensione d'imposta. Cioè, vengono esclusi dal reddito complessivo Ires 2022, sul quale si applica l'aliquota, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.
Ciò, ovviamente, determinava una riduzione di gettito del contributo straordinario.
A variare tale prospettiva, però, arriva il decreto Alluvione - n. 61/2023 – che decreta l’abrogazione del summenzionato articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (DL Bollette).
Dunque, nel calcolo della base imponibile del contributo straordinario di solidarietà delle imprese del settore energetico, in pagamento il 30 giugno 2023, devono essere ricompresi gli utilizzi di riserve in sospensione di imposta; pertanto questi non devono intendersi più esclusi.
Il dietrofront su tale disposizioni è dovuto dalla necessità di reperire risorse per coprire gli interventi adottati per dare sostegno a soggetti ed imprese colpiti dall'alluvione.
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