In attesa delle modalità tecniche in corso di definizione da parte dell'Agenzia delle entrate, il Ministero dell'Economia fornisce le prime indicazioni operative a tutti gli istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria in relazione al contributo statale sugli interessi dei mutui a tasso variabile sulla prima casa, previsto dall'articolo 2 del decreto legge “anticrisi” n. 185/2008.
In primo luogo, il contributo statale erogato a favore dei mutuatari per ridurre l'importo delle rate di mutuo a tasso variabile nel corso del 2009, deve essere corrisposto dalle banche mutuanti “alla data di scadenza di ciascuna rata e senza alcun costo per il cliente”. Nel dettaglio, ogni contributo statale “deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della relativa rata”. Le rate interessate dal procedimento agevolativo sono “tutte quelle da corrispondere nel corso di quest'anno” mentre il criterio di calcolo si applica all'intero importo della rata e “non soltanto al rateo riferibile al 2009”. In presenza di mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di obbligazioni bancarie garantite, il contributo dovrà essere corrisposto dalla banca cedente o dal soggetto incaricato dalla riscossione dei crediti ceduti.
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