Nella risoluzione n. 69 del 18/5/2006 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’esatto trattamento fiscale da applicare al contributo integrativo minimo che gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali sono tenuti a versare in base alla legge 414 del 30/12/1991. Secondo l’Agenzia è estensibile a tutti i professionisti la deducibilità del contributo integrativo minimo se a carico del contribuente. In tal modo, però, si apre la strada a dichiarazioni integrative e a istanze di rimborso. Infatti, tutti i contribuenti che in passato non hanno esercitato il diritto alla deduzione di tale contributo, rimasto effettivamente a loro carico, possono ora ridefinire la loro posizione a credito o a debito per Irpef e addizionali. Il contribuente può infatti rettificare, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio successivo, a proprio favore il modello Unico già presentato attraverso la dichiarazione integrativa. In alternativa, può formulare istanza di rimborso entro 18 mesi dal versamento indebitamente effettuato e introdurre il contenzioso decorsi 90 giorni o in caso di rifiuto.
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