Contributo minimo APE

Pubblicato il 10 giugno 2016

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, con comunicato del 7 giugno 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità applicative del contributo minimo APE, introdotto dall'accordo nazionale del 6 aprile 2016.

Specifica la CNCE che nei casi di presenza di un lavoratore, nello stesso mese, nelle denunce presentate a più Casse Edili, l'impresa non è tenuta a corrispondere l'integrazione per il raggiungimento del contributo minimo previsto dal citato accordo, qualora l'importo del contributo APE complessivamente dovuto per lo stesso lavoratore sia superiore a 35 euro.

Poiché di fatto quanto sopra è di difficile gestione, l'impresa che dovesse trovarsi nella situazione prospettata, dovrà richiedere la restituzione dell'integrazione già corrisposta alla o alle Casse Edili interessate, previa verifica da parte delle stesse.

La stessa procedura, sottolinea inoltre il comunicato, può essere adottata anche nei casi di presentazione di una denuncia integrativa, per lo stesso lavoratore, in un periodo successivo a quello ordinario.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy