Contributo di solidarietà CNPADC illegittimo

Pubblicato il 12 gennaio 2019

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della CNPADC - promosso alla luce della sentenza 173/16 della Consulta - contro la sentenza che dichiara illegittima l’introduzione unilaterale del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti dal 2004 alle pensioni più elevate.

Contributo di solidarietà estraneo al rispetto del principio del pro rata

Il contributo in oggetto, può essere introdotto – spiega la Cassazione, con la sentenza n. 180 dell'8 gennaio 2019 - dal legislatore e non attraverso un provvedimento emanato dalla Cassa privata (nel caso, ex art. 22 - oggi 29 - del Regolamento delle attività istituzionali): “esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto.... esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un 'criterio di determinazione del trattamento pensionistico', ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore".

L'imposizione del contributo in argomento sui trattamenti pensionistici già in essere, non integra una variazione delle aliquote contributive, né una riparametrazione dei coefficienti di rendimento, ma una trattenuta fissa su un trattamento già determinato.

Dunque, senza criterio di determinazione del trattamento pensionistico, la L. 296/2006, che fa salvi i provvedimenti adottati dalle Casse private prima del 2007 permettendo alle stesse di mettere in atto le più opportune iniziative per assicurare nel tempo l’equilibrio finanziario di lungo periodo e la tutela previdenziale degli iscritti, non si applica al caso: "non può essere intesa, come aveva ipotizzato la Cassa, nel senso di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà".

Non salva il prelievo neanche la Consulta, con la decisione 173/2016, che lo legittima a precise condizioni: deve essere imposto dalla crisi grave e contingente del sistema previdenziale; incidere sulle pensioni più elevate; presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere utilizzato come misura una tantum.

Il provvedimento è contrario al principio di ragionevolezza. Si sarebbe dovuto - per assicurare nel tempo l’equilibrio finanziario di lungo periodo - salvaguardare l’integrità delle pensioni già maturate e liquidate e adottare il provvedimento solo per quelle non maturate.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy