L’articolo 3 della legge 1122/1955 consente ora di sommare alla contribuzione Inpgi anche ogni altro accredito per lavoro dipendente, compreso quello svolto alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni, e per lavoro autonomo, come i contributi presso le Casse per professionisti. Il cumulo potrà, però, avvenire solo nei limiti previsti dal Dl 42/06 e cioè con esclusione delle frazioni di accredito di durata inferiore a sei anni e con liquidazione in forma contributiva di tutte le quote, compresa quella dell’Inpgi, con eccezione solo per quella a carico della gestione nella quale sia stato perfezionato il diritto autonomo alla pensione. Per quanto riguarda le modalità da seguire per il calcolo contributivo, i lavoratori dipendenti iscritti all’Inpgi possono essere assimilati a quelli iscritti presso Enti di previdenza pubblica, anche se l’Istituto rientra fra le Casse privatizzate.
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