I contributi previdenziali corrisposti dall’avvocato a Cassa Forense non possono essere dedotti dal reddito complessivo.
Lo ha ricordato la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 32258 del 13 dicembre 2018, con cui ha rigettato le doglianze di un legale contro la decisione di merito che aveva confermato, nei suoi confronti, una rettifica della dichiarazione dei redditi a cui era seguita la notifica di una cartella esattoriale.
La rettifica aveva avuto ad oggetto la tassazione degli oneri deducibili dal reddito complessivo, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dal ricorrente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense.
Tra i motivi contenuti nel ricorso, il professionista aveva lamentato una violazione e falsa applicazione della legge, posto che la CTR, a suo dire, aveva erroneamente escluso che i contributi assistenziali e previdenziali corrisposti all’Ente di previdenza degli avvocati potessero essere dedotti dal reddito complessivo.
Doglianza, questa, ritenuta infondata dalla Suprema corte, alla luce del dato letterale dell'art. 50 del TUIR, secondo il quale dal compenso del professionista sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (mentre concorrono a formare la sola base imponibile ai fini Iva).
Gli Ermellini, sul punto, hanno precisato come sia pacifico che l'importo del 2% (ora del 4%) del fatturato riportato nella parcella sia a carico del cliente, “sicché il relativo importo non fa parte delle componenti del compenso e nulla pertanto va dedotto, esulando dalla fattispecie prevista dall'art. 10 del TUIR”.
Il caso in esame, inoltre, non rientrava nelle ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente-professionista senza che il costo sia ribaltato sul cliente, come ad esempio nell'ipotesi in cui il contributo integrativo minimo sia stato versato alla Cassa forense a prescindere dalla fatturazione di prestazioni, perché necessario raggiungere l'importo minimo richiesto per la permanenza della iscrizione alla Cassa medesima (in questa ipotesi deducibile).
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