Con la circolare del 1° settembre 2023, n. 78, l’Istituto Previdenziale rende noto che è stata sottoscritta la convenzione con l’Organizzazione sindacale “ASSOCIAZIONE DATORIALE SMARTJOB PRO" (SMARTJOB PRO). Altresì, fornisce le istruzioni operazione per l’applicazione della riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
Il 28 luglio 2023 è stata sottoscritta la convenzione in trattazione con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, in merito alla riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche.
La convezione - valida fino al 31 dicembre 2024 – potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Inps a mezzo PEC entro il mese di giugno 2024.
I pensionati hanno diritto di avvalersi del servizio tramite rilascio di delega personale volontaria.
I titolari della pensione diretta, indiretta o di reversibilità carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, potranno versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione.
Hanno diritto al versamento anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute è rilasciata attraverso la trasmissione telematica di apposita delega all’Inps.
Nello specifico, dovrà essere utilizzato l’apposito modulo predisposto dall’Istituto ove si indicano la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali.
Ai fini della validità, la delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli
estremi di un documento di riconoscimento valido.
Nel caso in cui, oltre la domanda di pensione, il soggetto presenti anche la delega alla riscossione della quota associativa, quest’ultima produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.
Diversamente, laddove il soggetto presenti la delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l’Organizzazione trasmette all’Inps i dati della delega.
La delega - rilasciata da persona già titolare di pensione - produce i suoi effetti a decorrere dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.
Successivamente, l’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega contestualmente alla richiesta di prestazione o su prestazione già erogata dall’Inps, deve custodire l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità.
Il soggetto potrà revocare – comunicando la sua volontà direttamente all’Inps - la delega per la riscossione della quota associativa, indicando:
L’Inps provvederà all’elaborazione delle richieste e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.
NOTA BENE: È ammessa un’unica delega su singola prestazione.
L’importo del contributo sindacale è così determinato:
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