Contributi regionali e regime di esenzione fiscale

Pubblicato il 21 aprile 2021

Il Governo, con il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi […]”.

In considerazione di quanto previsto dal Decreto Ristori, l’Agenzia delle Entrate è stata interpellata al fine di fornire chiarimenti relativamente all’applicazione dell’esenzione fiscale ai contributi erogati dalla Regione nei confronti dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, residenti o domiciliati nella Regione istante, con contratto di collaborazione o di lavoro occasionale che non percepiscono l'indennità di disoccupazione NaSPI o il Reddito di Cittadinanza, titolari di un contratto attivo al 23 febbraio 2020 o successivamente a tale data, anche se concluso, così composti:

L’Amministrazione finanziaria, in ossequio ai principi normativi introdotti dal legislatore al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la risposta n. 273 del 20 aprile 2021, ha riconosciuto l’applicabilità dell’esenzione fiscale ai contributi erogati a livello regionale ai lavoratori autonomi privi di partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.

Diversamente, il beneficio fiscale non spetta ai lavoratori con contratto di collaborazione e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata ovvero collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto, i cui redditi, tra l’altro, sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

Pertanto, l’erogazione delle misure di sostegno in favore di tali soggetti sarà soggetta a ritenuta a titolo di acconto Irpef ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

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