Il Governo, con il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi […]”.
In considerazione di quanto previsto dal Decreto Ristori, l’Agenzia delle Entrate è stata interpellata al fine di fornire chiarimenti relativamente all’applicazione dell’esenzione fiscale ai contributi erogati dalla Regione nei confronti dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, residenti o domiciliati nella Regione istante, con contratto di collaborazione o di lavoro occasionale che non percepiscono l'indennità di disoccupazione NaSPI o il Reddito di Cittadinanza, titolari di un contratto attivo al 23 febbraio 2020 o successivamente a tale data, anche se concluso, così composti:
L’Amministrazione finanziaria, in ossequio ai principi normativi introdotti dal legislatore al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la risposta n. 273 del 20 aprile 2021, ha riconosciuto l’applicabilità dell’esenzione fiscale ai contributi erogati a livello regionale ai lavoratori autonomi privi di partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.
Diversamente, il beneficio fiscale non spetta ai lavoratori con contratto di collaborazione e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata ovvero collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto, i cui redditi, tra l’altro, sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).
Pertanto, l’erogazione delle misure di sostegno in favore di tali soggetti sarà soggetta a ritenuta a titolo di acconto Irpef ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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