Il finanziamento erogato dalla Regione ad un consorzio, sulla base di un bando europeo, si qualifica come contributo pubblico privo della natura di corrispettivo, pertanto è irrilevante ai fini Iva.
L’Iva relativa agli acquisti effettuati dallo stesso consorzio mediante l’utilizzo del contributo pubblico è detraibile in quanto relativa a beni e servizi impiegati per l’effettuazione delle operazioni attive imponibili connesse al bando regionale.
L’Agenzia delle Entrate rende tali precisazioni nella risposta n. 80 del 22 marzo 2019, a seguito di istanza di interpello sollevata da un’impresa destinataria di un finanziamento comunitario.
L’istante, un consorzio, soggetto passivo Iva, costituito in forma cooperativa senza fini di lucro, che svolge attività agricola, si rivolge all’Amministrazione finanziaria per conoscere il trattamento, ai fini Iva:
del finanziamento pubblico comunitario erogato dalla Regione in attuazione della Misura PSR 8 – Sottomisura 8.3;
degli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i fondi comunitari.
Con riferimenti al primo quesito, l’istante ritiene che il finanziamento comunitario erogato dalla Regione sia qualificabile quale sussidio o contributo pubblico e, di conseguenza, non avendo natura di corrispettivo, sia irrilevante ai fini Iva.
Nella risposta n. 80/E/2019, l’Agenzia condivide la tesi del consorzio e ritiene che il contributo ottenuto può essere qualificato come movimentazione di denaro, in quanto erogazione effettuata in esecuzione di norme (di fonte europea) che prevedono la corresponsione del beneficio al verificarsi di presupposti predefiniti. Pertanto, il suddetto contributo è escluso dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), Dpr 633/1972.
Relativamente al secondo quesito, l’istante riteneva che l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i fondi comunitari fosse indetraibile, in quanto non afferente a operazioni imponibili.
Nella sua risposta n. 80/2019, l’Agenzia, invece, si trova in disaccordo riguardo a questa interpretazione e richiama quanto già espresso nella circolare n. 20/2015, secondo cui: per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto a detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi “finanziati” dai contributi fuori campo Iva, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione.
Pertanto, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi, occorre che essi siano inerenti all’attività economica esercitata e tale condizione deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle.
Con riguardo al caso prospettato dall’istante, quindi, secondo l’Agenzia: l’Iva relativa agli acquisti effettuati dal consorzio mediante l’utilizzo dei contributi, è detraibile in quanto relativa a beni e servizi impiegati per l’effettuazione delle operazioni attive imponibili connesse al bando regionale.
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