L’Inps, con la circolare 105 del 2006, chiarisce che i contributi dovuti al personale iscritto o iscrivibile al fondo speciale delle Ferrovie dello Stato su retribuzioni e/o differenze retributive relative a periodi fino al 31 marzo 2000 non sono soggetti a prescrizione e ad essi non sono applicabili le sanzioni civili. Al contrario, dal 1° aprile 2000 (giudizi iniziati dopo il 31 marzo 2000) le regolarizzazioni sono oggetto di prescrizione, decennale in caso di richiesta del lavoratore, anche se le sentenze si riferiscono a periodi antecedenti e ad essi sono applicabili le sanzioni civili ex articolo 116 della legge 388/2000. Tali precisazioni intervengono in risposta ai quesiti giunti in merito alla regolarizzazione dei periodi pregressi riconosciuti, a seguito di sentenze, al personale interessato al fondo speciale delle Fs e valgono anche per le contestazioni ed i ricorsi amministrativi pendenti.
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