Contributi non versati ed obbligo di citare in causa l’INPS
Pubblicato il 31 ottobre 2014
Con
sentenza n. 19398 del 15 settembre 2014, la Corte di Cassazione si è discostata dal proprio orientamento prevalente, sostenendo che, in caso di
omissione contributiva, il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al
pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'
ente previdenziale solo se quest'ultimo
sia parte nel medesimo giudizio, restando esclusa in difetto l'ammissibilità di tale pronuncia (che sarebbe una condanna nei confronti di terzo, non ammessa nel nostro ordinamento in difetto di espressa previsione).
Per la Corte è esclusa, per ragioni processuali, la possibilità per il lavoratore di
agire per ottenere una condanna del datore al pagamento dei contributi
nei confronti dell'INPS che non sia stato chiamato in causa, stante la generale esclusione dei provvedimenti nei confronti di terzo ed il carattere eccezionale della condanna c.d. a favore di terzo.
Infatti, di regola il processo deve svolgersi tra tutti coloro che sono parti del rapporto sostanziale dedotto, i quali hanno diritto ad interloquire sulle questioni che li riguardano (art. 24 Cost.), e il provvedimento che definisce il processo fa stato solo nei confronti delle parti e loro aventi causa, mentre solo in alcuni
casi eccezionali (ne sono un esempio, nella materia del lavoro, le due condanne in favore di terzo previste dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori in materia di licenziamenti illegittimi) è ammessa una
pronuncia in favore di terzo.