Contributi e indennità Covid fuori dal Modello Redditi e Irap 2021

Pubblicato il 28 luglio 2021

Con una avvertenza pubblicata in data 27 agosto sul proprio sito web, l’Agenzia delle Entrate offre una precisazione sulla corretta compilazione del modello di dichiarazione dei Redditi e Irap del 2021 (anno d’imposta 2020), per imprese e professionisti che hanno ricevuto contributi e indennità di natura straordinaria legate all’emergenza epidemiologica COVID-19, non assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 10-bis del DL 137/2020 (Decreto Ristori).

L’avvertenza si è resa necessaria a seguito della conversione in legge del decreto Sostegni bis. La legge n. 106/2021 ha, infatti, abrogato il comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020.

Pertanto, si legge nell’avvertenza, “l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»”.

Ne deriva che: gli esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i contributi e le indennità Covid-19, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap.

Ciò vuol dire che i suddetti contribuenti che hanno ricevuto i contributi e le indennità Covid, possono usare:

Inoltre, i contribuenti interessati non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap).

Specifica a tal punto l’Agenzia che “i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza”.

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