Contributi blindati

Pubblicato il 23 aprile 2009 Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il parere 2967 del 2009, chiarisce che i commercialisti e gli esperti contabili sospesi sono comunque tenuti al pagamento dei contributi annuali, compresi quelli che riguardano il periodo di efficacia della sanzione della sospensione. La misura disciplinare non fa venir meno gli obblighi cui è tenuto l’iscritto verso l’Ordine di appartenenza, in considerazione del fatto che la sospensione ha il solo scopo di inibire temporaneamente al destinatario, che rimane iscritto all’Albo, l’esercizio della professione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Il consulente non paga l'IRAP se la struttura organizzativa è gestita da altri

22/10/2024

Coop: nuovi limiti per capitale, azioni e attivo di bilancio

22/10/2024

Codice degli Incentivi: svolta per agevolazioni alle imprese

22/10/2024

Appalti: operatori esteri senza accordo UE esclusi dalla parità di trattamento

22/10/2024

Patente e crediti: quando scatta la sospensione

22/10/2024

Fatturazione elettronica, proroghe, novità e prospettive per il 2025

22/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy