L’Inps – circolare n. 57/2006 - precisa la nuova regola, che sostituisce il criterio di calcolo dei contributi sulle retribuzioni medie convenzionali, che è la condizione per la fruizione di ogni agevolazione contributiva. L’Istituto, dando il via libera operativo alla novità prevista dal Dl n. 2/2006, stabilisce che dal 1° gennaio 2006 la base imponibile contributiva è pari alla retribuzione stabilita da legge o contrattazione collettiva nel rispetto del minimale di legge. Il Dl 2/2006, convertito in legge n. 81/2006, ha modificato la disciplina giuridica della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi, comportando importanti novità per gli operai agricoli a tempo determinato, mentre per quelli a tempo indeterminato si tratta della conferma della normativa già applicabile. In altre parole, ai fini operativi, spiega l’Inps, se i salari contrattuali risultano inferiori bisogna tener conto dei minimali di legge che, per l’anno 2006, sono fissati in euro 36,14 (misura giornaliera) e in euro 6,25 (misura oraria per il caso part-time orizzontale). La circolare, inoltre, detta nuove istruzioni per le dichiarazioni trimestrali del 2006. Se le aziende hanno già presentato il modello del I° trimestre, saranno le sedi dell’Inps a richiederne la rettifica, senza applicazione di sanzioni.
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