E’ in corso la finestra temporale dei 60 giorni (apertasi nel pomeriggio di lunedì 15 giugno) per consentire l’inoltro delle istanze per il contributo a fondo perduto per imprenditori, artigiani, commercianti e agricoltori con un fatturato fino a 5 milioni di euro.
Da ieri, il portale dell’Agenzia delle Entrate ha iniziato a ricevere le prime richieste. Come più volte ricordato non è un click day; c’è tempo fino al 13 agosto per presentare le domande, che dovrebbero essere processate con la massima rapidità, per consentire di far arrivare il bonifico entro al massimo 10 giorni dalla richiesta.
Intanto, dalla lettura della circolare n. 15/E/2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo sulla misura, emergono alcune importanti precisazioni, soprattutto sulle modalità di calcolo del fatturato, alla base dell’erogazione del contributo, e sulla platea dei soggetti esclusi.
Condizione per ricevere il contributo a fondo perduto è che le imprese e le partite Iva non abbiano superato la soglia di cinque milioni di ricavi nel 2019 e l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019.
Dunque, il dato sul fatturato da inserire nel modulo di domanda richiede particolare attenzione. Specifica l’Agenzia che si deve fare riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nel mese di aprile, ossia a quelle operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica.
Praticamente, quindi, devono essere considerate tutte le fatture immediate con data di aprile e quelle differite il cui Ddt sia stato rilasciato in aprile, anche se la fattura è stata emessa a maggio; mentre, devono essere escluse le fatture emesse entro il 15 aprile, ma relative ad operazioni effettuate nel mese di marzo.
Analogamente, devono essere considerate le cessioni di beni ammortizzabili, in quanto concorrono a formare l’Iva periodica a debito.
Tutte le operazioni da considerare per il calcolo del fatturato ai fini del ristoro a fondo perduto, si devono considerare al netto dell’Iva, tranne nel caso dei commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi (Dm 24 febbraio 1973).
Dunque, fanno eccezione i commercianti al minuto di generi alimentari e le farmacie che possono registrare i corrispettivi cumulativamente senza distinzione di aliquote e – secondo le istruzioni agenziali – anche i contribuenti che operano nel regime del margine, anch’essi sono tenuti all’adozione degli importi ad Iva compresa. Tali soggetti devono applicare la stessa regola con riferimento alle operazioni registrate sia nel mese di aprile 2019 che 2020.
Altro aspetto molto discusso per quanto riguarda il contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio, è quello legato alla platea dei soggetti che possono beneficiarne o meno.
Espressamente la norma non considera i professionisti iscritti alle Casse di previdenza, i dipendenti e i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50mila euro.
Dalla circolare n. 15/E emerge, invece, che sono ricomprese le società tra i professionisti (Stp), che già in passato erano state considerate imprese. Incerta, invece, è l’estensione agli studi associati.
Dunque, appare evidente, ora, che per stabilire a chi spetta il bonus ciò che conta è la tipologia di reddito dichiarato e non tanto l’attività effettivamente svolta. Ecco perché nel caso delle associazioni tra professionisti sorgono dei dubbi, dato che queste ultime dichiarano un reddito professionale anche se l’attività svolta è la stessa delle Stp.
L’inclusione nel novero dei beneficiari del contributo a fondo perduto anche per le Stp crea, poi, degli interrogativi nel caso in cui il singolo socio abbia chiesto e ottenuto il bonus di 600 euro per il mese di marzo ed aprile. In questo caso, non è chiaro se la Stp di cui è socio possa fare richiesta del contributo a fondo perduto oppure no. Mentre, se il socio non ha fatto richiesta dei 600 euro, la Stp di cui è socio accede senza dubbio al fondo perduto.
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