Contribuenti al test del riallineamento
Pubblicato il 05 gennaio 2009
A seguito delle recenti modifiche normative che sono state inserite nel Dl 185/08 in materia di immobilizzazioni immateriali, i contribuenti si trovano ora di fronte alla scelta tra regime speciale e regime ordinario per il riallineamento dei minori valori fiscali dei beni sui maggiori valori civilistici in occasione di operazioni di conferimento d’azienda, fusione o scissione. Le innovazioni apportate dal Dl anti-crisi si presentano come facoltative e, quindi, i contribuenti potranno – qualora lo ritengano opportuno – ignorare le opportunità inserite nell’articolo 15, commi 10, 11 e 12, e applicare le norme sul riallineamento “ordinario” inserite nell’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir. La precisazione si rende necessaria, dal momento che, in linea generale, non sembra conveniente scegliere il riallineamento “speciale” introdotto dal Dl 185/08 rispetto a quello ordinario previsto dal citato articolo 176 del Tuir. La modifica del Dl 185/08 riguarda le immobilizzazioni immateriali, introducendo la facoltà alternativa di un riallineamento “speciale” caratterizzato dalla possibilità di eseguire l’ammortamento di avviamento, marchi e altre immaterialità con una quota pari a un nono del costo maggiorato. La condizione per questo tipo di ammortamento breve è il versamento di un’imposta sostitutiva fissa del 16%, in unnica soluzione entro il saldo delle imposte sul reddito relative al periodo in cui è stata eseguita l’operazione.